Sez. 3, Sentenza n. 574 del 19/02/1968 (Rv. 331695 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INIDONEITA DELL'OPERA ALLA SUA DESTINAZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INIDONEITA DELL'OPERA ALLA SUA DESTINAZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
La risoluzione del contratto di appalto per inidoneita dell'opera alla sua destinazione non si sottrae alla disciplina disposta dall'art 1458 cod. civ. pertanto non ricorrendo i casi specificamente regolati dalla legge (art.1666, 1671, 1677 cod. civ.), e non potendo l'appalto annoverarsi tra i contratti ad esecuzione continuativa o periodica, non puo neppure negarsi efficacia retroattiva alla declaratoria di risoluzione del rapporto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)