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Sez. 3, Sentenza n. 574 del 19/02/1968 (Rv. 331695 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INIDONEITA DELL'OPERA ALLA SUA DESTINAZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1968-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331695-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INIDONEITA DELL'OPERA ALLA SUA DESTINAZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA.*

La risoluzione del contratto di appalto per inidoneita dell'opera alla sua destinazione non si sottrae alla disciplina disposta dall'art 1458 cod. civ. pertanto non ricorrendo i casi specificamente regolati dalla legge (art.1666, 1671, 1677 cod. civ.), e non potendo l'appalto annoverarsi tra i contratti ad esecuzione continuativa o periodica, non puo neppure negarsi efficacia retroattiva alla declaratoria di risoluzione del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)