Sez. 3, Sentenza n. 5876 del 14/06/1999 (Rv. 527434 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Maggior danno da svalutazione monetaria - Liquidazione d'ufficio - Esclusione - Onere di allegazione e dimostrazione - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
In caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il giudice può procedere a rivalutare la somma dovuta soltanto ove il creditore alleghi e dimostri (anche per mezzo di presunzioni semplici) sia l'esistenza del fenomeno inflattivo, sia che quest'ultimo ha causato un danno maggiore rispetto a quello risarcito dagli interessi legali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)