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Sez. 3, Sentenza n. 5876 del 14/06/1999 (Rv. 527434 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Maggior danno da svalutazione monetaria - Liquidazione d'ufficio - Esclusione - Onere di allegazione e dimostrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527434-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

In caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il giudice può procedere a rivalutare la somma dovuta soltanto ove il creditore alleghi e dimostri (anche per mezzo di presunzioni semplici) sia l'esistenza del fenomeno inflattivo, sia che quest'ultimo ha causato un danno maggiore rispetto a quello risarcito dagli interessi legali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)