Sez. 3, Sentenza n. 21 del 04/01/2000 (Rv. 532679 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Svalutazione monetaria - Quantificazione del danno da parte del giudice - Ricorso al notorio ed a presunzioni - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Se il tasso di svalutazione è notorio e, quindi, non richiede prova, il danno da svalutazione, ove riferito a crediti pecuniari, va, invece, provato. Vero è che, in difetto di prove specifiche, soccorre il potere del giudice di far ricorso a criteri presuntivi in ordine alle possibilità di impiego del danaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore. Ma il ricorso a tali criteri non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore, di un onere, quanto meno di allegazione, che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività in concreto esercitata, il danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante da investimenti fruttiferi programmati e non attuati)possa essersi verosimilmente prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)