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Sez. 3, Sentenza n. 12267 del 30/05/2014 (Rv. 631023 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Art. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203 - Portata - Applicabilità ai contratti in corso stipulati ai sensi dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631023-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

In tema di contratti agrari, l'art. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo il quale la durata dei contratti «in corso» alla data di entrata in vigore della legge decorre da tale ultima data, va interpretato nel senso che esso si applica indistintamente a tutti i contratti ancora non scaduti, a prescindere dal fatto che la durata fosse prevista in un contratto stipulato con l'assistenza delle associazioni sindacali di categoria ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)