Sez. U, Sentenza n. 10130 del 28/11/1994 (Rv. 488873 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - DURATA DEI CONTRATTI CON CONVERTITI | Disciplina prevista per i contratti in corso dall'art. 2 legge n. 203 del 1982 - Applicabilità.
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - DURATA DEI CONTRATTI CON CONVERTITI
In ordine alla disciplina legale della durata dei contratti agrari posta dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, mentre per i contratti associativi non convertiti sono applicabili le disposizioni dell'art. 34, per quelli associativi convertiti in affitto, ai sensi dell'art. 25 della legge, vale invece la disciplina prevista dall'art. 2 per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge e non quella dell'art. 1 per i contratti di affitto stipulati successivamente alla predetta data perché la conversione non produce l'estinzione del rapporto agrario in corso e la nascita di un nuovo rapporto ma solo la modificazione del rapporto originario che, perciò, prosegue tra i medesimi soggetti e con il medesimo oggetto - fondo rustico - senza soluzione di continuità.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)