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Sez. 1, Sentenza n. 9521 del 09/09/1995 (Rv. 493975 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - UFFICIALI E SOTTUFFICIALI | Alloggi costruiti dallo Stato per il personale civile e militare della Guardia di Finanza prima della legge n. 560 del 1993 - Canone di locazione - Applicabilità degli artt. 22 e 23 legge n. 513 del 1977 - Esclusione - Art. 1 legge n. 52 del 1976 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493975-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

Con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993 n. 560, agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati al personale civile e militare della Guardia di Finanza è inapplicabile la disciplina di determinazione del canone di locazione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge 8 agosto 1977 n. 513 per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovendo invece applicarsi l'art. 1 della legge 6 marzo 1976 n. 52.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1976 num. 52 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 23 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)