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Sez. U, Sentenza n. 19548 del 19/12/2003 (Rv. 569099 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Alloggi dello Stato costruiti ed assegnati in locazione per esigenze di servizio "ex" legge n. 52 del 1976 al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato - Canone di locazione - Modalità di determinazione fissate dall'art. 1 della legge n. 52 del 1976 - Abrogazione ad opera dell'art. 24 della legge n. 513 del 1977 - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569099-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE

In tema di alloggi dello Stato costruiti ed assegnati in locazione per esigenze di servizio ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale civile e militare delle forze di polizia, la disciplina del canone di locazione, sino all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 560 - la quale ha espressamente ricompreso anche quelli in questione tra gli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'alienazione -, resta quella prevista dall'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 52 del 1976, di cui va esclusa l'abrogazione tacita per contrasto con l'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (recante "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica").

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1976 num. 52 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 24, Legge 24/12/1993 num. 560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)