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Sez. 3, Sentenza n. 126 del 13/01/1975 (Rv. 373296 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - IMPOSSIBILITA D'IMPEDIMENTO DEL FATTO ILLECITO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373296-01

RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - IMPOSSIBILITA D'IMPEDIMENTO DEL FATTO ILLECITO - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE.*

In tema di responsabilita dei genitori per il danno cagionato dai figli minori, ex art 2048 cod civ, l'impossibilita, da parte dei genitori stessi, d'impedire il fatto va intesa in senso relativo e non assoluto. In base a tale principio e all'altro, secondo cui il giudice puo pronunciare la sentenza anche senza l'espletamento di mezzi istruttori quando trovi negli Atti elementi sufficienti e idonei a fondare la propria decisione, l'impossibilita in cui e venuto a trovarsi il genitore di impedire il fatto illecito puo essere riconosciuta anche alla semplice valutazione del fatto stesso, delle circostanze a esso inerenti, dell'ambiente nel quale si e svolto, delle qualita dei protagonisti, delle abitudini, dei costumi e di tutti gli altri elementi che valgono a porre in rilievo la condotta del responsabile civile in rapporto all'Obbligo dell'educazione e della vigilanza. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso la responsabilita dei genitori per il fatto di un minore - di venti anni - che, durante una gita in barca, aveva colpito ad un occhio un compagno, con il Remo maldestramente maneggiato durante la voga. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso giudicando la decisione impugnata correttamente informata ai principi di cui in massima). (Conf 1659/72, mass n 358519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)