Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 16/05/1984 (Rv. 435037 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - INADEGUATEZZA DELL'EDUCAZIONE IMPARTITA E DELLA VIGILANZA ESERCITATA - DESUMIBILITÀ DALLE STESSE MODALITÀ DEL FATTO ILLECITO COMMESSO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - INADEGUATEZZA DELL'EDUCAZIONE IMPARTITA E DELLA VIGILANZA ESERCITATA - DESUMIBILITÀ DALLE STESSE MODALITÀ DEL FATTO ILLECITO COMMESSO.*
Ai fini della responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori (art. 2048 cod. civ.), l'inadeguatezza della educazione impartita e della vigilanza esercitata può desumersi, in Mancanza di una concludente prova contraria, dalle stesse modalità del fatto illecito commesso (nella specie: lancio di un pugno di calce viva nell'occhio di un coetaneo), perché tali modalità possono rivelare lo stato di maturità, il temperamento e, in genere, l'educazione del minore. (V 126/75, mass n 373296).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)