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Sez. 3, Sentenza n. 2995 del 16/05/1984 (Rv. 435037 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - INADEGUATEZZA DELL'EDUCAZIONE IMPARTITA E DELLA VIGILANZA ESERCITATA - DESUMIBILITÀ DALLE STESSE MODALITÀ DEL FATTO ILLECITO COMMESSO.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435037-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - INADEGUATEZZA DELL'EDUCAZIONE IMPARTITA E DELLA VIGILANZA ESERCITATA - DESUMIBILITÀ DALLE STESSE MODALITÀ DEL FATTO ILLECITO COMMESSO.*

Ai fini della responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori (art. 2048 cod. civ.), l'inadeguatezza della educazione impartita e della vigilanza esercitata può desumersi, in Mancanza di una concludente prova contraria, dalle stesse modalità del fatto illecito commesso (nella specie: lancio di un pugno di calce viva nell'occhio di un coetaneo), perché tali modalità possono rivelare lo stato di maturità, il temperamento e, in genere, l'educazione del minore. (V 126/75, mass n 373296).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)