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Sez. L, Sentenza n. 6544 del 10/12/1981 (Rv. 417384 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - ASSUNZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'UNITÀ E DELLA CONTESTUALITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE - APPLICABILITÀ - FRAZIONAMENTO DELL'ESPLETAMENTO IN FASI PROCESSUALI SUCCESSIVE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1981-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417384-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - ASSUNZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'UNITÀ E DELLA CONTESTUALITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE - APPLICABILITÀ - FRAZIONAMENTO DELL'ESPLETAMENTO IN FASI PROCESSUALI SUCCESSIVE - DIVIETO.*

Anche nel rito del lavoro, nonostante gli ampi poteri istruttori conferiti al giudice dall'art. 421 cod. proc. civ. (nuovo testo), debbono essere rispettate le regole dettate in materia di istruzione probatoria dall'art. 420 e dalle Disposizioni del libro secondo dello stesso codice, in quanto applicabili. Pertanto, in forza del principio dell'unità e della contestualità della prova testimoniale non è consentito al giudice del lavoro di frazionarne l'espletamento in fasi processuali successive, sia nel corso dello stesso grado di giudizio, sia tra il primo ed il secondo grado. (V 4765/79, mass n 401354; (V 4764/79, mass n 401352; (V 3674/78, mass n 393189).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)