Sez. 5, Sentenza n. 42156 del 29/09/2011 Cc. (dep. 16/11/2011) Rv. 251698 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Condotta riconducibile al paradigma punitivo della bancarotta fraudolenta - Applicazione del principio di specialità.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - che sanziona chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 274 del 2000) - integra una condotta che può ben inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, intesa consapevolmente a danneggiare colui che sui beni sottratti ha titolo per soddisfarsi; ne deriva che ove tale condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo dell'art. 216 l. fall., le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000, di guisa che, in tal caso, si applica il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., in virtù del quale resta integrato il solo reato di bancarotta fraudolenta - trattandosi di più grave reato - e si esclude la configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)