Sez. 5 - , Sentenza n. 18391 del 12/07/2018 (Rv. 649765 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989 contro le doppie imposizioni - Disciplina dettata dal d.l. n. 269 del 2003 - Contrasto - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema d'imposte sui dividendi azionari, l'art. 40 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 - che disciplina la distribuzione degli utili accantonati a riserva nel periodo successivo alla data del 30 settembre 2003 sino alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 - introducendo un credito d'imposta "limitato" del dividendo distribuito che compete fino a concorrenza dell'imposta netta relativa ai dividendi per i quali è attribuito e prevedendo che l'eccedenza non è rimborsabile né riportabile al periodo successivo, non si pone in contrasto con l'art. 10 della Convenzione italo-francese contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989 (ratificata con l. n. 20 del 1992), atteso che la norma transitoria interna mira ad evitare che il socio non residente in Italia possa ottenere, a differenza del soggetto residente, il rimborso del credito d'imposta vantato in eccedenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 40, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/01/1992 num. 20, Tratt. Internaz. 05/10/1989 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)