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Sez. 5, Sentenza n. 20977 del 16/10/2015 (Rv. 636958 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Dividendi azionari - Regime fiscale nei rapporti tra società italiana e società madre residente in Francia - Richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10 Convenzione italo-francese sulle doppie imposizioni ratificata con legge n. 20 del 1992 - Riduzione del 5 per cento sul credito d'imposta - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636958-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema d'imposte sui dividendi azionari, qualora una società madre residente in Francia, cui siano stati corrisposti i dividendi da parte di una società figlia operante in Italia, abbia optato per il regime del credito d'imposta, tale credito viene ridotto del 5 per cento, a titolo di tassazione, perché viene parificato a fini fiscali, dall'art. 10 della Convenzione tra Italia e Francia sulle doppie imposizioni, recepita con legge n. 20 del 1992, ad un vero e proprio dividendo.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)