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Sez. 2, Ordinanza n. 11 del 07/01/1976 Cc. (dep. 14/02/1976) Rv. 132360 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - ELEMENTO DETERMINANTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132360-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - ELEMENTO DETERMINANTE - LIMITI.*

A seguito della legge n 152 del 22 maggio 1975 le condizioni di salute dell'imputato possono, anche da sole, giustificare la concessione della liberta provvisoria; ma deve trattarsi di malattie particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione. (V 128167, 128166, 125993, anno 1974).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)