Sez. 2, Ordinanza n. 11 del 07/01/1976 Cc. (dep. 14/02/1976) Rv. 132360 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - ELEMENTO DETERMINANTE - LIMITI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE DELL'IMPUTATO - ELEMENTO DETERMINANTE - LIMITI.*
A seguito della legge n 152 del 22 maggio 1975 le condizioni di salute dell'imputato possono, anche da sole, giustificare la concessione della liberta provvisoria; ma deve trattarsi di malattie particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione. (V 128167, 128166, 125993, anno 1974).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)