Sez. 1, Sentenza n. 1318 del 09/06/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154604 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152 - MALATTIA PARTICOLARMENTE GRAVE - IMPOSSIBILITÀ ASSOLUTA DI CURA IN CARCERE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESAME APPROFONDITO DI TALI ELEMENTI ED ADEGUATA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152 - MALATTIA PARTICOLARMENTE GRAVE - IMPOSSIBILITÀ ASSOLUTA DI CURA IN CARCERE - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESAME APPROFONDITO DI TALI ELEMENTI ED ADEGUATA MOTIVAZIONE - NECESSITÀ.*
Le condizioni di salute, assurte al rango di criterio decisivo per la concessione della libertà provvisoria ex art. 1 ultimo comma legge 22 maggio 1975, n. 152, devono essere connotate dalla particolare gravità del quadro morboso e dall'impossibilità di somministrare le cure necessarie in costanza del regime detentivo. Tale ultimo estremo va altresì valutato in relazione alla possibilità, offerta dall'ordinamento penitenziario, di ricovero del detenuto sotto sorveglianza in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. La concessione del beneficio comporta l'esame attento e approfondito dei presupposti sopra indicati, la cui sussistenza e gravità va adeguatamente motivata. (Conf mass nn 132360, 133103, 133879, 136165, 136292, 136298, 138007, 138647, 141346, 146676, 147797, 148267, 151520, 152166).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)