Sez. 3 - , Ordinanza n. 16229 del 08/06/2023 (Rv. 667831 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Debito indennitario dell'assicuratore - Funzione reintegrativa del patrimonio dell'assicurato - Natura di debito di valore sino alla liquidazione - Conseguenze - Rivalutazione automatica - Ritardo dell'assicuratore - Ininfluenza.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.
Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)