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Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015 (Rv. 636369 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Debito indennitario dell'assicuratore - Funzione reintegrativa del patrimonio dell'assicurato - Natura di debito di valore sino alla liquidazione - Conseguenze - Rivalutazione automatica - Ritardo dell'assicuratore - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2015-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636369-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE

In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)