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Sez. 2, Sentenza n. 1800 del 18/06/1973 (Rv. 364769 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE IN ALTRA SEDE DELL'IMPRESA - FACOLTA RICONOSCIUTA CONTRATTUALMENTE AL DATORE DI LAVORO - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO - LICENZIAMENTO - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CORRETTEZZA - FATTISPECIE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*
Stato
decisa il 1973-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364769-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE IN ALTRA SEDE DELL'IMPRESA - FACOLTA RICONOSCIUTA CONTRATTUALMENTE AL DATORE DI LAVORO - RIFIUTO DEL LAVORATORE DI EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO - LICENZIAMENTO - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CORRETTEZZA - FATTISPECIE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI.*

E insindacabile nel merito e correttamente motivato sotto il profilo giuridico, il giudizio col quale, in fattispecie esauritasi prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n 300 (statuto dei lavoratori), sia stato ritenuto giustificato motivo di licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, il rifiuto del lavoratore di trasferirsi in una Sede per coprirvi una vacanza, sebbene, nell'atto di assunzione, all'impresa fosse stata riservata la insindacabile facolta di disporre il trasferimento per esigenze di servizio.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)