Sez. L, Sentenza n. 1073 del 21/03/1975 (Rv. 374494 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UN LUOGO AD UN ALTRO PER ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE - RIFIUTO - DIMISSIONI - EQUIVALENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE DA UN LUOGO AD UN ALTRO PER ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE - RIFIUTO - DIMISSIONI - EQUIVALENZA.*
A seguito della legge 15 luglio 1966 n 604 sui licenziamenti individuali, il trasferimento di un lavoratore da un luogo ad un altro deve essere legittimato da esigenze tecniche ed organizzative dell'impresa anche in rapporto con le mansioni esplicate dal lavoratore; soltanto quando il trasferimento risulti obbiettivamente giustificato, il lavoratore non ha il diritto di opporsi e, se non accetta il trasferimento, il suo rifiuto equivale a dimissioni. (V 849/74, mass n 368742; 1800/73, mass n 364769).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)