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Sez. L - , Ordinanza n. 4906 del 27/02/2017 (Rv. 643423 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Rito camerale di legittimità di cui al d.l. n. 197 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2016 - Processi non ancora fissati alla data di entrata in vigore della legge citata - Memorie scritte - Deposito - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643423-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

In tema di rito camerale di legittimità di cui all’art. 1-bis della l. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Legge 25/10/2016 num. 197, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)