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Sez. 2, Sentenza n. 9611 del 14/09/1991 (Rv. 473858 - 01)

Donazione - Accettazione - In genere | Donazione a favore di persona giuridica - Perfezionamento del contratto - Notifica dell'atto di accettazione da parte del donatario al donante - Necessità.
Stato
decisa il 1991-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473858-01

Donazione - Accettazione - In genere

In tema di donazione in favore di persona giuridica, il perfezionarsi del contratto, ai sensi dell'art. 782 cod. civ., esige che il donatario notifichi al donante atto contenente la manifestazione della volontà di accettare, e, pertanto, non può derivare né dalla notificazione della mera richiesta di autorizzazione ad accettare (rilevante al diverso fine di rendere irrevocabile la dichiarazione del donante), né da forme di pubblicità della delibera di accettazione non equiparabili a tale notificazione (nella specie, trattandosi di Comune, affissione di detta delibera nell'albo pretorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)