Sez. U, Sentenza n. 364 del 18/05/2000 (Rv. 536626 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Art. 5 della legge n. 1034 del 1971 - Interpretazione - Giurisdizione del TAR - Impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo - Necessità - Esclusione - Controversia promossa per il rifiuto della P.A. di riconoscere il credito preteso dal concessionario - Giurisdizione del G.A. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Al fine di non svuotare di contenuto l'attribuzione della giurisdizione esclusiva, la norma dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, malgrado la sua dizione ("ricorsi contro atti e provvedimenti"), va interpretata nel senso che la competenza del Tribunale regionale amministrativo deve essere dichiarata anche se non sia impugnato un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto di credito preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto della concessione, cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario, in quanto in tal caso la giurisdizione del G.A. sulla questione principale si estende a quella dipendente, relativa all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto al corrispettivo, pur costituendo quest'ultima l'oggetto immediato della lite (nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del G.A. in relazione alla controversia promossa contro un Comune da una società concessionaria dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle affissioni pubbliche e fissi bovini, di macellazione, sosta nel macello e frigorifero. In particolare, avendo il Comune disposta la chiusura del macello e consentito ad altra ditta l'affissione gratuita, la società concessionaria, in virtù di una clausola prevista dal capitolato d'oneri, chiedeva la maggiorazione dell'aggio e la riduzione del minimo annuo garantito).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)