Sez. 2, Sentenza n. 13613 del 30/05/2013 (Rv. 626504 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Impegno dell'appaltatore o del prestatore d'opera ad eliminare i vizi - Effetti - Insorgenza di un'autonoma obbligazione di fare - Conseguenze - Soggezione al termine di prescrizione ordinaria - Sussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE
In tema di appalto o di contratto d'opera, l'impegno ad eliminare i vizi della cosa o dell'opera, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di "facere", la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetto non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)