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Sez. 2, Sentenza n. 8483 del 18/11/1987 (Rv. 456013 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELLA OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL PROMISSARIO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456013-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - PROMESSA DELLA OBBLIGAZIONE O DEL FATTO DEL TERZO - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL PROMISSARIO - DECORRENZA.*

Nella promessa del fatto del terzo, che costituisce a carico del promittente un'obbligazione di facere dalla quale sorge a favore del promissario il diritto ad ottenere l'adempimento della obbligazione assunta dal promittente, la prescrizione del diritto del promissario, quando tale diritto sia correlativo ad un Obbligo del promittente di tenere un comportamento positivo, comincia a decorrere dal momento in cui la prestazione diventa esigibile. Pertanto, nel caso di prestazione esigibile a richiesta del promissario e manchi un termine dilatorio pattiziamente convenuto, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il credito è sorto, non rilevando che per la natura, il tempo ed il modo di esecuzione della prestazione un termine sia comunque necessario, in quanto il promissario può ricorrere al giudice chiedendo la fissazione del termine sin dal momento della nascita del credito stesso. (Conf 2371/70, mass n 348588).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)