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Sez. 2, Sentenza n. 2371 del 12/11/1970 (Rv. 348588 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - COMPORTAMENTO NEGATIVO O POSITIVO CORRELATIVO AL DIRITTO - DIFFERENZE - PRESTAZIONI ESIGIBILI A RICHIESTA DEL CREDITORE - DECORRENZA - DALLA NASCITA DEL CREDITO - NECESSITA DELLA FISSAZIONE GIUDIZIALE DI UN TERMINE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348588-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - COMPORTAMENTO NEGATIVO O POSITIVO CORRELATIVO AL DIRITTO - DIFFERENZE - PRESTAZIONI ESIGIBILI A RICHIESTA DEL CREDITORE - DECORRENZA - DALLA NASCITA DEL CREDITO - NECESSITA DELLA FISSAZIONE GIUDIZIALE DI UN TERMINE - IRRILEVANZA.*

L'art 2935 cod civ, stabilendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo essere fatto valere, pone che il diritto, pur potendo essere esercitato, di fatto non lo sia. Se correlativo al diritto e un Obbligo di tenere un comportamento negativo, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento se correlativo e invece un Obbligo di tenere un comportamento positivo, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diviene esigibile. Per le prestazioni esigibili a richiesta del creditore, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito e sorto, posto che fin da tale momento il diritto puo essere esercitato, anche se, per la natura, il tempo e il modo dell'esecuzione della prestazione, sia necessaria la fissazione di un termine da parte del giudice (nella specie trattavasi dell'Obbligo di chiudere una porta a richiesta di altri), poiche il creditore, per il soddisfacimento delle sue ragioni, puo ricorrere al giudice sin dalla nascita del credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)