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Sez. 1, Ordinanza n. 18766 del 09/06/2026 (Rv. 678903-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Misure alternative al trattenimento - Convalida - Nomina di un difensore d'ufficio in mancanza di quello di fiducia - Necessità - Tempestività e proporzionalità rispetto al termine di 48 ore.
Stato
decisa il 2026-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678903-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di convalida di misure alternative al trattenimento, in virtù del combinato disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 394 del 1999, il giudice di pace competente per la convalida deve nominare un difensore d'ufficio se l'interessato non risulta già assistito da difensore di fiducia, in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa tramite la presentazione di memorie e documenti, avuto riguardo al termine di 48 ore previsto per la convalida.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)