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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2924 del 08/02/2021 (Rv. 660562 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Misure alternative al trattenimento - Convalida - Nomina difensore d’ufficio - Successiva nomina di difensore di fiducia - Mancato avviso della fissazione dell’udienza a quest'ultimo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660562-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel giudizio di convalida delle misure alternative al trattenimento, l'omessa comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia - nominato successivamente alla fissazione dell'udienza e dopo che sia già stato nominato ed avvisato di tale data un difensore d'ufficio - non lede il diritto di difesa dello straniero, poiché l'art. 14, comma 4 del d. lgs. n. 286 del 1998 là dove prevede che "l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito", è da intendersi riferito alla necessità che dell'incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l'onere di avviso a quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest'ultimo, con atto portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, preceda la fissazione dell'udienza di convalida.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 298 art. 14 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)