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Sez. L - , Sentenza n. 620 del 12/01/2017 (Rv. 642506 - 01)

SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI | Sovrintendente - Rapporto subordinato dirigenziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642506-01

SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI

II rapporto organico che lega il sovrintendente all'ente lirico, così come disciplinato dall'art. 3 del d.l. n. 374 del 1987, conv., con modif., dalla l. n. 450 del 1987, e, successivamente, dall'art. 13 del d.lgs. n. 367 del 1996, non presuppone (né esclude astrattamente) la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale, sicché chi intende far valere tale natura deve provare in modo certo l’elemento qualificante della subordinazione, sia pure nelle forme peculiari compatibili con la natura dirigenziale delle mansioni esercitate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto la natura onoraria di tale incarico, non potendosi evincere la subordinazione dalle modalità fattuali di svolgimento del rapporto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/09/1987 num. 374 art. 3, Legge 29/10/1987 num. 450 art. 1, Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 367 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)