Sez. U, Sentenza n. 5029 del 03/03/2010 (Rv. 612043 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti lirici - Trasformazione in fondazioni di diritto privato - Conseguenze - Controversie insorte anteriormente al 23 maggio 1998 - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Controversie insorte successivamente - Devoluzione al giudice ordinario - Data di insorgenza della controversia - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
A seguito della trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, disposta retroattivamente dall'art. 1 del d.l. n. 345 del 2000 (convertito in legge n. 6 del 2001) con decorrenza dal 23 maggio 1998, le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro dei dipendenti di tali enti restano attratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, se insorte anteriormente alla predetta data, mentre ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario se insorte in epoca successiva, trovando applicazione l'art. 1 del d.l. n. 269 del 1994 (convertito in legge n. 432 del 1994), il quale fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione ordinaria a quella amministrativa alla data dell'intervenuta trasformazione con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, ovvero all'epoca dell'emanazione dell'atto, provvedimentale o negoziale, che ha prodotto la lesione del diritto del lavoratore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto devoluta alla giurisdizione ordinaria una controversia avente ad oggetto il pagamento delle somme trattenute dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, in data successiva al 23 maggio 1998, sulle retribuzioni dovute ai dipendenti, negando qualsiasi rilievo alla circostanza che la ritenuta fosse stata disposta per il recupero di maggiori importi erroneamente corrisposti in epoca anteriore alla predetta data).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 367, Decreto Legisl. 23/04/1998 num. 134 art. 9, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 650 art. 69 com. 7, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 11/09/1987 num. 374 art. 3, Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 1, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 5, Legge 29/10/1987 num. 450 art. 1, Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST., Legge 26/01/2001 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)