Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 14/12/1978 Ud. (dep. 02/03/1979) Rv. 141275 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - CAPACITA TESTIMONIALE DELLA PERSONA OFFESA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - CAPACITA TESTIMONIALE DELLA PERSONA OFFESA - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Nel vigente sistema, le persone offese o danneggiate dal reato assumono, pur quando invochino in Sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del loro diritto al risarcimento e alle restituzioni, la qualita di testimoni con modalita e contenuti che non si differenziano dal ruolo delle deposizioni rese da persone estranee agli interessi coinvolti nel processo penale. (nella specie si e pero precisato che il giudice di merito ha il dovere di controllare l'attendibilita sostanziale della deposizione resa dalla persona offesa, non potendo, sul piano concreto, siffatta deposizione equipararsi a quella del testimone immune dal sospetto d'interesse all'esito della causa).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)