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Sez. 1, Sentenza n. 6639 del 15/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 203615 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere | Esposizione sommaria del fatto e indicazione delle norme di legge violate - Riferimento nell'ordinanza alla richiesta del P.M. - Nullità del provvedimento - (Fattispecie: provvedimento emesso su modulo prestampato con riferimento alla "rubrica del P.M.". Omessa comunicazione all'indagato).
Stato
decisa il 1995-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203615-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - In genere

In tema di misure cautelari personali, l'articolo 292 secondo comma lett. b) cod. proc. pen., indica espressamente, tra i requisiti della ordinanza, "la descrizione sommaria del fatto con le norme di legge che si assumono violate". Ne consegue che la mancanza di tale indicazione costituisce causa di nullità, rilevabile anche di ufficio. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa dell'ordinanza del GIP, e la stessa ordinanza di custodia cautelare del GIP, emessa su un modulo a stampa dove, nello spazio vuoto destinato a contenere la descrizione dei fatti e l'indicazione delle norme violate, era stato scritto "vedi rubrica P.M.". Accogliendo il ricorso la Corte ha rilevato che s'era prodotta la invocata nullità in quanto la richiesta del P.M. - cui nell'ordinanza si faceva riferimento - era stata presentata al GIP ma non era stata portata a conoscenza dell'indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)