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Sez. 1, Sentenza n. 3609 del 23/05/1997 Cc. (dep. 08/07/1997) Rv. 208058 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | "Descrizione sommaria del fatto con indicazione delle norme di legge che si assumono violate" - Ordinanza emessa all'esito di udienza di convalida - Indicazione mediante riferimento alle richieste del P.M. - Legittimità.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208058-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Il requisito della "descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. per le ordinanze impositive di misure cautelari personali, ben può essere soddisfatto, quando si tratti di ordinanza pronunciata all'esito di udienza di convalida tenuta ai sensi dell'art. 391 cod. proc. pen., mediante semplice riferimento alle richieste del pubblico ministero riportate nei verbali di udienza e formulate in relazione ai fatti indicati nel provvedimento di fermo o di arresto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)