Sez. 2, Sentenza n. 12017 del 01/07/2004 (Rv. 573976 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DEPOSITO | Deposito - Omissione - Conseguenze pregiudizievoli per il venditore - Esclusione.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DEPOSITO
Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514 cod. civ., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)