Sez. 2, Sentenza n. 1108 del 14/02/1980 (Rv. 404584 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DEPOSITO - PROCEDIMENTO EX ART 1514 COD CIV - FUNZIONE - MANCATA LIBERAZIONE DALL'OBBLIGAZIONE DI CONSEGNARE PER OMISSIONE DEL PREDETTO PROCEDIMENTO - GIUDIZIO CIRCA LA QUALITA DI PARTE ADEMPIENTE O INADEMPIENTE DEL VENDITORE - AMMISSIBILITA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DEPOSITO - PROCEDIMENTO EX ART 1514 COD CIV - FUNZIONE - MANCATA LIBERAZIONE DALL'OBBLIGAZIONE DI CONSEGNARE PER OMISSIONE DEL PREDETTO PROCEDIMENTO - GIUDIZIO CIRCA LA QUALITA DI PARTE ADEMPIENTE O INADEMPIENTE DEL VENDITORE - AMMISSIBILITA.*
Il procedimento previsto dall'art 1514 cod civ dev'essere adottato dal venditore soltanto se egli intenda ottenere rapidamente la liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta e pertanto, ove non abbia interesse a detta liberazione ma preferisca soltanto fare escludere la propria inadempienza, e sufficiente l'offerta da parte sua della propria prestazione a norma degli artt 1206 e seguenti cod civ; pertanto nel caso di mancata liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta per il mancato esperimento del predetto procedimento da parte del venditore resta impregiudicato il giudizio circa la qualita di parte adempiente o inadempiente del venditore medesimo. (V 1381/66, mass n 322478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)