diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3216 del 01/04/1994 (Rv. 486040 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Obblighi e responsabilità | Domanda di risarcimento del danno nei confronti del liquidatore di una società di capitali - Proposizione da parte di un terzo - Responsabilità extracontrattuale - Configurabilità - Distinzione dalla responsabilità contrattuale - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486040-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Obblighi e responsabilità

La domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del liquidatore di una società di capitali da un terzo rientra nello schema della responsabilità, di natura extracontrattuale, prevista dall'art. 2395 cod. civ. (riguardante gli amministratori, ma applicabile altresì ai liquidatori per il rinvio contenuto nell'art. 2276 stesso codice), la quale presuppone che il danno allegato non costituisca il riflesso di altro danno arrecato al patrimonio sociale, ma abbia autonoma genesi e fisionomia, con ciò distinguendosi dalla responsabilità contrattuale, ex art. 2393 cod. civ., che la società può invocare nei confronti dell'amministratore (e del liquidatore, per effetto del suddetto rinvio), per la violazione di obblighi legali o pattizi, inerenti all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando i suddetti principi, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dal terzo nei confronti del liquidatore, sulla base della violazione da parte di quest'ultimo dell'obbligo di vigilanza di cui all'art. 2392 cod. civ., che se esercitato avrebbe, secondo il giudice di secondo grado, evitato il compimento di atti di gestione da parte dell'amministratore della società dopo la messa in liquidazione della stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2276, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)