Sez. 1, Sentenza n. 10271 del 28/05/2004 (Rv. 573240 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Indebita sottrazione di utili da parte dell'amministratore - Azione di responsabilità - Danno subito dal socio in via riflessa - Azione individuale del socio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
Nelle società a responsabilità limitata (nel vigore della disciplina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), posto che gli utili sono parte del patrimonio sociale fin quando l'assemblea eventualmente non ne disponga la distribuzione in favore dei soci, la sottrazione indebita di tali utili ad opera dell'amministratore lede il patrimonio sociale, e solo indirettamente si ripercuote sulla posizione giuridica e sull'interesse economico del singolo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua quota. Pertanto è da escludere che al singolo socio competa, in tal caso, l'azione di responsabilità contemplata dall'art. 2395 cod. civ., la quale presuppone invece l'esistenza di un danno subito dal medesimo socio direttamente, non cioè come mero riflesso del danno sociale di cui solo la società, tramite gli organi a ciò abilitati e con il procedimento a tal fine prescritto dal precedente art. 2393 cod. civ., può chiedere il risarcimento all'amministratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2487, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)