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Sez. 3, Sentenza n. 2079 del 27/07/1966 (Rv. 324055 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324055-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle prove, effettuata in senso diverso da quello sostenuto dalla parte, non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione, in quanto il potere discrezionale riservato al riguardo, al giudice di merito, trova unico limite nell'Obbligo di indicare le ragioni del proprio convincimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)