Sez. L, Sentenza n. 21236 del 20/10/2015 (Rv. 637681 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Pubblico impiego - Contratto collettivo integrativo - Clausola di rimessione della determinazione dei compensi del personale alla potestà regolamentare dell'ente pubblico - Efficacia retroattiva - Illegittimità - Fondamento - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In materia di pubblico impiego, è illegittima la clausola contenuta in un contratto collettivo integrativo che, nell'affidare all'ente pubblico la determinazione mediante regolamento dell'ammontare dei compensi del personale, in precedenza stabiliti dalla legge, estenda la potestà regolamentare dell'ente sì da consentire l'aumento retroattivo dei compensi medesimi, trattandosi di disposizione nulla perché - in violazione degli artt. 40, comma 3, e 40 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - comportante oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione e tale da determinare costi non compatibili con i vincoli di bilancio, sicché è legittimo il rifiuto dell'ente a darvi esecuzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 ter, Contr. Coll. 16/02/1999
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)