Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014 (Rv. 631638 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI | Pubblico impiego - Rapporto tra contratti nazionali e contratti integrativi - Contrattazione collettiva integrativa - Attribuzione di un trattamento più favorevole in deroga alla disciplina dettata dai contratti collettivi nazionali - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI
Sono nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell'Azienda Forestale Regionale (A.FO.R.), ente pubblico non economico, un trattamento economico di migliore favore (nella specie, con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg. Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell'Azienda -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 bis, Legge Reg. Calabria 19/10/1992 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)