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Sez. 3, Sentenza n. 3540 del 24/03/2000 (Rv. 535049 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notificazione nei confronti della P.A. presso l'Avvocatura Distrettuale - Nullità - Costituzione in giudizio dell'amministrazione destinataria - Sanatoria.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535049-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma terzo del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sentenza Corte Cost. n. 97 del 1967), la nullità della notifica del ricorso per cassazione dipendente dall'essere stata eseguita presso l'avvocatura distrettuale anziché presso l'avvocatura generale, deve ritenersi sanata, con effetto "ex tunc", dalla costituzione in giudizio dell'amministrazione destinataria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)