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Sez. 1, Sentenza n. 675 del 12/03/1973 (Rv. 362813 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA MANIFESTA INFONDATEZZA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - INCONTESTABILITA DELLA NORMA ESAMINATA DALL'ORDINANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362813-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DEDUCIBILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA MANIFESTA INFONDATEZZA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - INCONTESTABILITA DELLA NORMA ESAMINATA DALL'ORDINANZA - LIMITI.*

L'eccezione di incostituzionalita puo essere riproposta all'inizio di ogni ulteriore grado del processo ed e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non e ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita; sicche il giudice davanti al quale la questione venga nuovamente proposta deve esaminarla autonomamente. La pronuncia sulla manifesta infondatezza rende incontestabile l'applicazione della norma, rispetto alla quale viene sollevato il dubbio di costituzionalita, al caso controverso solo se la decisione sul merito non venga impugnata, e se nel giudizio di impugnazione la questione non sia riproposta. (V 2369/72 mass n 359773; 1101/72 mass n 357511; (V 353/66 mass n 320692; 1601/58).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)