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Sez. 1, Ordinanza n. 2491 del 27/09/1979 Cc. (dep. 25/10/1979) Rv. 143226 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - CONTROLLO SULLA CONSISTENZA DEGLI INDIZI - PROPONIBILITA DELLA ISTANZA DI SCARCERAZIONE EX ART 269 COD PROC PEN E NON DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143226-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - CONTROLLO SULLA CONSISTENZA DEGLI INDIZI - PROPONIBILITA DELLA ISTANZA DI SCARCERAZIONE EX ART 269 COD PROC PEN E NON DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*

L'imputato, qualora voglia ottenere un controllo sull'effettiva consistenza degli indizi indicati nell'ordine o mandato di cattura, puo chiedere la scarcerazione a norma dell'art 269 cod proc pen, mentre il ricorso per Cassazione e esperibile soltanto quando l'indicazione delle fonti di accusa sia stata del tutto omessa o sia assolutamente generica o per altri vizi processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)