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Sez. 6, Sentenza n. 2005 del 05/08/1980 Cc. (dep. 18/10/1980) Rv. 146265 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONE - RAPPORTI TRA IL RICORSO PER CASSAZIONE E L'ISTANZA DI SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI.*
Stato
decisa il 1980-08-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146265-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONE - RAPPORTI TRA IL RICORSO PER CASSAZIONE E L'ISTANZA DI SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI.*

Allorche l'imputato, anche se latitante, ricorrendo avverso un mandato di cattura, contesta che lo stesso sarebbe stato emesso senza che agli Atti sussista la prova del reato contestato ne quella relativa ad una sua eventuale compartecipazione allo stesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si tratta di motivi che non investono la legittimita del provvedimento, ma attengono alla fondatezza della imputazione. In tal caso i motivi suddetti possono essere fatti valere in istruttoria con la presentazione di una istanza di revoca del mandato di cattura per insufficienza di indizi, cosi come previsto dal combinato disposto artt 260 e 269 cod proc pen. (V mass n 141903; (V mass n 143226).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)