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Sez. 1, Ordinanza n. 8933 del 29/04/2005 (Rv. 584028 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Atto pubblico o scrittura privata - "Lex loci" - Applicabilità - Esistenza, nell'ordinamento straniero, di istituti analoghi - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584028-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci"; occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la S. C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in Francia nella forma di scrittura privata, con sottoscrizione raccolta dal "clerc" - apprendista - del notaio, a ciò abilitato con atto depositato presso lo studio notarile, non era stata autenticata validamente, in quanto mancante della attestazione che della identità del sottoscrittore il "clerc" si era personalmente accertato, attestazione essenziale, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 445 del 2000, perché possa perfezionarsi l'autenticazione della sottoscrizione, ignota, invece, al diritto francese, non essendo riconducibile a questa la cosiddetta "autentica minore", consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)