Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 25/05/2007 (Rv. 597940 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Atto pubblico o scrittura privata - "Lex loci" - Applicabilità - Autenticazione - Caratteri essenziali - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
Ai sensi dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale; in tali ipotesi la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della "lex loci" essendo in ogni caso indispensabile che dal tenore della procura siano desumibili gli elementi tipici dell'autenticazione, e cioè accertamento della identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità della procura per mancanza di autenticazione, qualificando come mera legalizzazione l'attestazione "vu" apposta del notaio svizzero in data diversa dalla firma).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)