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Sez. 2, Sentenza n. 5008 del 28/04/1993 (Rv. 482125 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire | Configurabilità - Tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso o altro soggetto - Possibilità di azioni alternative - Sussistenza dell'interesse ad agire - Applicazione in materia di condominio.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482125-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Interesse ad agire

L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 cod. proc. civ., concretandosi in una situazione di vantaggio sostanziale da tutelare, non è escluso dalla possibilità di azioni alternative di tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso o altro soggetto; pertanto, la possibilità di azione diretta contro il condomino che utilizza la cosa comune invadendo la sfera di proprietà individuale del singolo condomino non esclude l'interesse di quest'ultimo alla azione di accertamento della nullità della delibera condominiale che ha autorizzato quell'utilizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)