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Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009 (Rv. 609940 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Qualifica di giornalista - Configurabilità - Condizioni - Funzione informativa - Autonomia tecnica e decisionale - Necessità - Foto - cine - tele operatore.
Stato
decisa il 2009-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609940-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Il tele-foto-cine operatore assume la qualifica di giornalista ove lo stesso non si limiti a riprendere immagini destinate ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio, effettui con continuità, in condizioni di autonomia tecnica, per il datore di lavoro, riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato, e, successivamente, partecipi alla selezione, al montaggio e, in genere, all'elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale, come desumibile dell'idoneità del servizio televisivo a svolgere, di per sé, la necessaria funzione informativa.

Riferimenti normativi: DPR 04/02/1965 num. 115, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)