diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5356 del 04/04/2003 (Rv. 561912 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Telecineoperatore televisivo - Accordo sindacale di inquadramento - Inquadramento come redattore ai soli fini normativi ed economici - Spettanza della qualifica di redattore - Esclusione - Presupposti per il riconoscimento della qualifica di redattore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561912-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

Nel caso in cui un lavoratore sia assunto con la qualifica di telecineoperatore, ma, in attuazione di accordi sindacali, il contratto individuale di lavoro preveda che, nonostante l'attribuzione di detta qualifica e lo svolgimento delle relative mansioni, ai fini normativi ed economici egli è inquadrato nella categoria dei redattori, il diritto a quest'ultima qualifica spetta esclusivamente qualora si accerti che le immagini dal medesimo raccolte in condizioni di autonomia tecnica e decisionale svolgano quella funzione informativa, consistente nell'espressione di fatti ed idee, che è propria dell'attività giornalistica, e non si limitino semplicemente ad illustrare la parola, occorrendo che almeno la completino, così da concorrere con essa alla formazione del servizio televisivo in una misura tale che, in loro mancanza, verrebbe meno o muterebbe in maniera sostanziale il valore informativo del servizio stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 19/07/1976 num. 649, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)