diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1832 del 26/06/1973 (Rv. 364819 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - PERSONA GIURIDICA - INDICAZIONE DELL'ORGANO AVENTE LA RAPPRESENTANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364819-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI - PERSONA GIURIDICA - INDICAZIONE DELL'ORGANO AVENTE LA RAPPRESENTANZA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Affinche nel ricorso per Cassazione proposto da una persona giuridica sia soddisfatto il requisito dell'indicazione della parte ricorrente, non e necessaria l'indicazione dell'organo che ha la rappresentanza della persona giuridica stessa, purche quest'ultima sia individuata senza possibilita di equivoci. (V 2815/69, mass n 342605).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)