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Sez. 1, Ordinanza n. 35820 del 22/12/2023 (Rv. 669814 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Credito risarcitorio dell'investitore per violazione doveri di informazione da parte delle Banche Venete - Cessione ramo d'azienda ex d.l. n. 99/2017 - Legittimazione di Banca Intesa s.p.a. - Esclusione. CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO - In genere.
Stato
decisa il 2023-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669814-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Il credito risarcitorio dell'investitore, fondato sulla violazione dei doveri di informazione gravanti sull'intermediario (nella specie Banca Popolare di Vicenza s.p.a.), deve ritenersi escluso dai rapporti trasferiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, conv. con l. n. 121 del 2017, in tema di liquidazione delle c.d. Banche Venete, in quanto, sebbene la controversia sia

sorta in epoca successiva, detto credito trae origine da un fatto occorso prima della cessione, dovendosi perciò escludere la legittimazione passiva della cessionaria Banca Intesa s.p.a.

Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)